Stai navigando in:
Faq »
Cos'è il conto energia?
Che cosa è il conto energia?
Il nuovo Conto Energia, approvato con il DM del 19 Febbraio 2007, permette al cittadino qualunque e alle imprese di trasformare in un vero e proprio investimento l’energia che il sole fornisce loro in maniera gratuita.
Sintesi nuovo decreto "Conto Energia"
Il Conto Energia incentiva la produzione di energia elettrica da pannelli solari con tariffe distinte in base alla dimensione e al tipo di installazione dell’impianto.
Suddivisione per potenza:
Suddivisione per tipologia:
- Impianto con Integrazione Architettonica: è l’impianto i cui moduli fotovoltaici assolvono e conservano la medesima funzionalità architettonica in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Esempi pratici sono costituiti da tegole fotovoltaiche oppure da sistemi di copertura attiva in silicio amorfo o a film sottile.
- Impianto Parzialmente Integrato: è l’impianto i cui moduli fotovoltaici sono installati in modo complanare alla superficie di appoggio di elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici di appoggio stesse. Esempi: impianti con moduli installati con retrofit direttamente sopra le tegole dei tetti a falda negli edifici civili, oppure su coperture in lamiera grecata nei capannoni industriali; impianti con moduli installati su tetti piani con balaustre perimetrali di edifici e fabbricati.
- Impianto Non Integrato: è l’impianto con moduli fotovoltaici ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse dalle due tipologie precedenti.
Le caratteristiche principali del nuovo conto energia sono:
- Per gli impianti per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione non occorre ottenere alcuna concessione edilizia, ma è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA).
- Gli impianti con potenza inferiore a 20 kWp non sono assoggettabili alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora non siano “aree o parchi naturali” o ricadano su “beni paesaggistici”.
- Sono ammessi alle condizioni del nuovo Conto Energia anche gli impianti entrati in esercizio tra il 1 Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto, sempre che non beneficino o abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti del passato programma. Per questi impianti deve essere inoltrata una richiesta di concessione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, allegando la documentazione finale di entrata in esercizio.
- Per accedere alle tariffe incentivanti del nuovo Conto Energia il soggetto responsabile (ovvero chi vuol montare il proprio impianto fotovoltaico) deve inoltrare al gestore di rete di zona (es. ENEL Distribuzione S.p.a.) la richiesta di connessione alla rete ed un progetto preliminare di impianto insieme alla documentazione prevista dal gestore stesso. In questa prima richiesta, per impianti di potenza nominale inferiore a 20 kW, il soggetto responsabile deve esplicitamente specificare se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto (una modalità contrattuale molto favorevole, volta ad abbattere la bolletta della luce) per l’energia elettrica prodotta.
A seguito della richiesta, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete, della potenza disponibile in immissione e trasmette al soggetto responsabile, entro 20gg lavorativi, un preventivo di spesa per la connessione. La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile deve avvenire entro 3 mesi, termine di validità del preventivo stesso. Entro 30gg lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo il gestore di rete è tenuto a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo al gestore stesso. Il soggetto responsabile, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto, invia al gestore di rete competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.
Verificate tutte le seguenti condizioni:
- Impianto collegato in parallelo alla rete elettrica;
- Installazione di tutti i contatori necessari alla contabilizzazione dell’energia elettrica;
- Attivazione dei contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
- Soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
l’impianto fotovoltaico viene ufficialmente messo in esercizio: entro 60gg il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dal DM 19/02/2007 e alla documentazione prevista dalla delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, al fine di consentire al soggetto attuatore la verifica dei requisiti tecnici per l’individuazione della pertinente tariffa incentivante.
Per gli impianti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non è necessaria la variazione di destinazione d’uso del sito.
Tariffe valide per gli impianti che entreranno in esercizio fino al 31 Dicembre 2008 e che saranno costanti in moneta corrente su tutto il periodo di 20 anni:
| Kwp Impianto FV | Non integrato | Parz. Integrato | Integrato |
| 1-3 kWp |
0.40 €/kWh |
0.44 €/kWh |
0.49 €/kWh |
| 3-20 kWp |
0.38 €/kWh |
0.42 €/kWh |
0.46 €/kWh |
| >20 kWp |
0.36 €/kWh |
0.40 €/kWh |
0.44 €/kWh |
Gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1 Gennaio 2009 e il 31 Dicembre 2010 avranno diritto ad una tariffa decurtata del 2% per ogni anno successivo al 2007
Le tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi:
- Impianto installato a terra con potenza nominale >3kWp con titolo di autoproduttore.
- Impianto il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o una struttura sanitaria pubblica.
- Impianto installato attraverso integrazione architettonica in sostituzione di coperture in eternit.
- Impianto il cui soggetto responsabile è un ente locale all’interno di un comune con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti su base dell’ultimo censimento ISTAT.
Sono stati inseriti dei premi aggiuntivi alla tariffa incentivante riconosciuti per l’intero periodo residuo di diritto alla stessa, per impianti su unità immobiliari o edifici operanti in regime di scambio sul posto nei seguenti casi:
- Premio aggiuntivo qualora si dimostri, mediante certificazione energetica dell’edificio una riduzione di almeno il 10% dell’energia. Il premio consisterà in una maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione di fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. Non potrà comunque essere superiore al 30%
- Premio aggiuntivo del 30% qualora l’unità immobiliare o edificio sia stato ultimato successivamente alla data di entrare in esercizio del presente decreto e consegua, mediante certificazione energetica dell’edificio, un valore di fabbisogno di energia primaria annua per metro quadro inferiore al 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1 del decreto legislativo del 19 Agosto 2005, numero 192, e successive modificazioni
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con certificati verdi o titoli derivanti dal decreto legislativo del Marzo 1999 e del Maggio 2000 e non sono applicabili se siano o siano stati concessi incentivi pubblici regionali, locali, etc. a fondo perduto eccedenti al 20% o sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale.
Sono ammessi altri incentivi in conto capitale maggiore del 20% solamente se il richiedente sia una scuola pubblica o una struttura sanitari pubblica.
Alcuni documenti di riferimento